Allegato “C” al repertorio n. 15.864/5.438
Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci ETS
Statuto
- Denominazione – Natura giuridica – Sede
1.1. È costituita una fondazione denominata “Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci ETS”, senza vincoli di rappresentazione grafica (la “Fondazione”). Nella denominazione potrà essere utilizzato l’acronimo “ETS” solo dal momento dell’iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“RUNTS”).
1.2. La Fondazione è in continuità con l’ISTITUTO PIEMONTESE DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI – ANTONIO GRAMSCI – Fondazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus),a sua volta sviluppo del precedente ISTITUTO PIEMONTESE DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI “ANTONIO GRAMSCI”, fondato nel 1975, riconosciuto con D.G.R. Piemonte n. 5 – 27549 del 28 marzo 1989.
1.3. La Fondazione applica i principi del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”) e il codice civile, nonché le relative disposizioni di attuazione.
1.4. La Fondazione ha sede in Torino, all’indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune.
1.5. La Fondazione può istituire uffici amministrativi e di rappresentanza nonché sedi secondarie o decentrate con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.
1.6. La Fondazione ha durata illimitata.
- Scopi – Attività
2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:
– lettera d (educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa); – lettera e (interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente);
– lettera f (interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni);
– lettera g (formazione universitaria e post-universitaria);
– lettera h (ricerca scientifica di particolare interesse sociale);
– lettera i (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale);
– lettera j (radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni);
– lettera k (organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso);
– lettera l (formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa);
– lettera p (servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
– lettera r (accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti);
– lettera u (beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale);
– lettera v (promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata); – lettera w (promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale).
2.2. La Fondazione ha quale attività principale, nello specifico, quella di realizzare e promuovere attività di studio e di ricerca sugli aspetti sociali, economici e culturali nonché, in generale, la conoscenza della società contemporanea, anche nei suoi aspetti regionali e locali, nonché della storia e della storia del pensiero politico, con particolare riferimento alla storia del movimento operaio, delle esperienze politiche allo stesso legate, della Resistenza e dell’antifascismo.
2.3. La Fondazione, inoltre:
– valorizza e diffonde la conoscenza e lo studio della figura e del pensiero di Antonio Gramsci, promuovendone lo sguardo interpretativo sulla realtà e sulla società;
– raccoglie, ordina, conserva e valorizza il patrimonio documentario ed archivistico in qualsiasi formato, anche audiovisivo e digitale, di proprietà o alla stessa affidato, cui sono affidate la memoria e la storia del movimento operaio e del mondo del lavoro, nelle varie articolazioni associative, sindacali e politiche, dell’attività e delle forme delle organizzazioni politiche, associative e di movimento dell’area democratica, progressista e della sinistra in genere, del pensiero femminista e antirazzista, nonché di uomini e donne che con il loro percorso politico, sociale e culturale hanno rappresentato, valorizzato e rielaborato i temi della democrazia repubblicana, della giustizia sociale e della libertà di pensiero critico, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a Torino ed al Piemonte;
– cura la tutela, promozione e valorizzazione dell’archivio, di proprietà della Fondazione o alla stessa affidato, notificato ai sensi di legge, con il proposito di incrementare la raccolta e la fruibilità degli stessi, attraverso la collaborazione ed il coinvolgimento di altri enti e di cittadine e cittadini; la Fondazione persegue inoltre la tutela e valorizzazione della propria biblioteca storica, economica e sociale e della collezione di riviste e pubblicazioni concernenti gli studi economici, storici, finanziari, amministrativi e sociali, di interesse regionale e nazionale, ne incrementa le raccolte e ne garantisce la pubblica fruizione nelle forme e nei limiti stabiliti dagli organi statutari e dalla normativa vigente;
– svolge attività di formazione e didattica, da attuarsi tramite la promozione e l’organizzazione di corsi, convegni, rassegne e seminari per scuole di ogni grado, studenti e studentesse, persone in formazione, personale operante nel settore pubblico, nel settore politico e sindacale, lavoratori e lavoratrici e cittadinanza in genere, offrendo, nell’ambito delle proprie attività di formazione, a giovani che si rivolgono alla Fondazione il contributo di strumenti ed esperienze ed assegna loro, ove ne sussista la possibilità, borse di studio;
– organizza e promuove premi, tra cui il Premio Sormani, per la valorizzazione dello studio e della ricerca nei campi di proprio interesse;
– promuove seminari di studio, convegni ed altri eventi scientifici e culturali, anche in collaborazione con Università, per verificare lo stato delle ricerche nei diversi settori di indagine, per sollecitarne lo sviluppo e promuoverne di nuove e per rendere possibile la discussione nelle aree cui si rivolge la Fondazione;
– promuove la cultura con particolare attenzione a quella connotata da caratteri di impegno civile e sociale, tramite l’attività editoriale e la pubblicazione di periodici, anche telematici, nonché tramite l’organizzazione di occasioni pubbliche e diffuse di accesso e fruizione del dibattito culturale nei settori in cui opera la Fondazione, favorendo la partecipazione dei cittadini e la moltiplicazione delle occasioni di accesso alle proprie attività formative e culturali ad un pubblico più ampio possibile;
– promuove e svolge ricerca scientifica di particolare interesse sociale, svolta direttamente dalla Fondazione o da questa affidata ad Università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano direttamente, nei campi di attività dell’ente.
2.4. L’attività della Fondazione è caratterizzata dall’approccio interdisciplinare, multilinguaggio e multicanale, nonché dal confronto teorico e dalla discussione tra diversi orientamenti culturali e politici della sinistra italiana ed europea, con particolare attenzione alla crescita e valorizzazione dei percorsi di studio, di ricerca, di cittadinanza e di impegno delle nuove generazioni.
Nel perseguimento delle sue finalità, la Fondazione promuove e incentiva un processo strategico e dinamico di allargamento e diversificazione del pubblico e di miglioramento delle condizioni complessive di fruizione della cultura, anche adottando processi partecipativi nella progettazione, soprattutto, ma non esclusivamente, in relazione alla valorizzazione delle giovani generazioni e delle differenze di genere.
Nelle sue attività, inoltre, la Fondazione valorizza e investe sull’innovazione tecnologica al fine di garantirne un accesso e un uso democratico e inclusivo, anche in forma applicata ad attività e programmi di ricerca e innovazione di livello nazionale e internazionale.
2.5. La Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. In particolare, la Fondazione sviluppa una collaborazione strategica con la Fondazione Polo del ‘900 di Torino, con l’obiettivo di promuovere la crescita civica e culturale della cittadinanza in relazione ai temi presenti e futuri della società a partire dalla riflessione sulla storia del ‘900.
- Attività diverse, secondarie e strumentali
3.1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, ai sensi e nei limiti dell’art. 6, comma 1, del Codice del Terzo Settore.
3.2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l’altro, esercitare le seguenti attività diverse:
– stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
– costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
– svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la partecipazione a partenariati e società temporanee o permanenti di carattere europeo e internazionale con finalità di ricerca sociale, sviluppo di studi e analisi comparative, scambi su buone prassi, azioni divulgative, anche in ambito UE o ILO.
3.3. L’individuazione di ulteriori attività diverse è rimessa al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del presente Statuto.
- Personale dipendente
4.1. La Fondazione può assumere personale dipendente, nel rispetto delle previsioni delle leggi vigenti in materia e in particolare del Codice del Terzo Settore.
- Personale Volontario
5.1. La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, può avvalersi di personale volontario nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro le persone che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5.2. La Fondazione dovrà assicurare le persone che svolgono attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- Raccolta Fondi
6.1. La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi personale volontario e personale dipendente, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia.
- Patrimonio. Fondo di gestione
7.1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7.2. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– da eventuali beni mobili o immobili che sono, o diverranno, di proprietà della Fondazione;
– dal patrimonio archivistico e librario dell’ente;
– da eventuali contributi di persone fisiche o giuridiche, di enti pubblici o privati, nazionali o comunitari, anche derivanti dalla partecipazione a gare o bandi;
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
– da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari;
– dai proventi derivanti dalle raccolte di fondi, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
– dai ricavi delle attività istituzionali e delle attività diverse di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo Settore.
- Esercizio finanziario
8.1. L’esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ciascun anno.
8.2. Entro il mese di dicembre, fermo quanto previsto dal successivo articolo 16. 2, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.
8.3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto dal successivo articolo 16.2, approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall’art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove previsto, il bilancio sociale, ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere approvato entro il mese di giugno di ciascun anno e comunque nel rispetto del termine di cui all’art. 48 del Codice del Terzo Settore per il deposito del bilancio nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
8.4. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati.
8.5. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo rispetto all’importo minimo stabilito dalla legge in conseguenza di perdite, si applica l’art. 22, comma 5, del Codice del Terzo Settore.
8.6. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso fra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.
- Partecipanti
9.1. Possono divenire Partecipanti della Fondazione le persone fisiche e giuridiche che contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi e che, impegnandosi su base annuale, contribuiscono all’incremento del patrimonio della Fondazione attraverso la sottoscrizione della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
9.2. Il Partecipante, rappresentante di realtà sociali, istituzionali, culturali, economiche, produttive e professionali, che contribuisce in maniera significativa all’incremento del patrimonio della Fondazione mediante apporto di denaro, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, per un periodo minimo di tre anni, o mediante apporto di beni di rilevante valore, può essere nominato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, Sostenitore della Fondazione.
9.3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
9.4. L’ammissione dei Partecipanti è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione.
9.5. Il Consiglio di Amministrazione comunica l’ammissione o il rigetto della domanda di ammissione agli interessati entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa.
9.6. Avverso l’eventuale rigetto della domanda di ammissione, che deve essere sempre motivato, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei Partecipanti, che delibererà in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocata.
9.7. I Partecipanti hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dalla Fondazione, ricevendone informazioni.
I Partecipanti della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri della Fondazione; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni. Il Partecipante che, successivamente all’esame dei libri della Fondazione, diffonda, senza giustificato motivo, dati tratti da tali libri potrà essere escluso dalla Fondazione.
I Partecipanti sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– a mantenere sempre un comportamento conforme e coerente rispetto agli interessi, agli scopi, alle finalità, ai princìpi e alle regole della Fondazione, astenendosi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con detti interessi, scopi, finalità, princìpi e regole.
- Decadenza, recesso
10.1. Decadono dalla qualifica, e cessano di essere componenti della Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell’esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione dovuta.
10.2. Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza ha luogo anche per le seguenti cause:
– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
– apertura di procedure di liquidazione;
– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
10.3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
10.4. I Partecipanti possono essere esclusi dalla Fondazione, oltreché per quanto previsto dall’art. 9.7, che precede, anche in caso di:
- a) violazione dei doveri sugli stessi incombenti;
- b) grave danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato alla Fondazione e/o ai componenti degli organi sociali;
- c) inosservanza delle norme del presente Statuto, delle direttive del Consiglio di Amministrazione e dei regolamenti di esecuzione eventualmente emanati.
10.5. I Partecipanti receduti o esclusi non hanno diritto di avere alcun rimborso dalla Fondazione. La perdita della qualifica di Partecipante comporta automaticamente la perdita della qualifica di Sostenitore eventualmente conseguita.
- Organi e cariche della Fondazione
11.1. Sono organi e cariche della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione;
– l’Assemblea dei Partecipanti;
– il Comitato dei Sostenitori, ove istituito;
– l’Organo di controllo;
– il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato;
– il Comitato Scientifico, ove nominato;
– il/la Presidente;
– il/la Vice Presidente, ove nominato/a.
- Consiglio di Amministrazione
12.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 componenti, secondo le determinazioni dell’Assemblea dei Partecipanti al momento della nomina.
12.2. L’Assemblea dei Partecipanti potrà scegliere fino a 1/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra le persone proposte dal Comitato dei Sostenitori di cui all’articolo 18 del presente Statuto, se esistente.
12.3. Nella composizione degli organi, la Fondazione garantisce la presenza del genere meno rappresentato.
12.4. Salvo dimissioni, morte o revoca, i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica e possono essere rinominati, fatti salvi i limiti di legge.
12.5. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea dei Partecipanti, convocata senza indugio ai sensi del presente Statuto, nominerà il sostituto o i sostituti. I componenti del Consiglio di Amministrazione così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
- Poteri del Consiglio di Amministrazione
13.1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
13.2. In particolare:
– predispone e, fermo quanto previsto dal successivo articolo 16.2, approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e, ove previsto, il bilancio sociale;
– predispone e approva il piano delle attività;
– approva i regolamenti relativi all’organizzazione e al funzionamento della Fondazione;
– nomina il/la Presidente e, ove lo ritenga, il/la Vice Presidente;
– nomina, determinandone il compenso, l’Organo di controllo, anche monocratico;
– nomina, ove previsto, determinandone il compenso, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– nomina e revoca il Direttore/la Direttrice, stabilendone l’eventuale compenso e la tipologia del rapporto;
– nomina, ove lo ritenga, il Comitato Scientifico;
– delibera sulla dotazione di personale della Fondazione;
– delibera l’accensione di mutui, gli acquisti e le alienazioni di beni immobili o di beni mobili registrati, l’accettazione di eredità, di legati, di donazioni e di elargizioni in genere;
– delibera sulla esclusione e la decadenza di Partecipanti e Sostenitori;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l’azione di responsabilità;
– determina l’eventuale compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all’art. 8, comma 3 del Codice del Terzo Settore;
– delibera sulla stipulazione di aperture di credito, nonché su ogni altra operazione bancaria o finanziaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
– delibera il ricorso a campagne di comunicazione e crowdfunding per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
– delibera l’istituzione di eventuali comitati o gruppi di lavoro su temi specifici, anche con il coinvolgimento di Partecipanti, di Sostenitori o di esterni, per favorire il coinvolgimento e la partecipazione alle attività della Fondazione, con particolare attenzione alle nuove generazioni;
– delibera la variazione della sede o l’istituzione di sedi operative, unità locali, filiali e sedi secondarie;
– nomina procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
– delibera eventuali modifiche statutarie;
– delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.
13.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti.
- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
14.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal/dalla Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di assenza od impedimento del/della Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal/dalla Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.
14.2. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione.
14.3. Le riunioni sono presiedute dal/dalla Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal/dalla Vice Presidente, se nominato/a, o, in mancanza, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.
14.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tale ipotesi, la riunione è presieduta dal componente del Consiglio di Amministrazione nominato dagli intervenuti.
14.5. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e da chi svolge le funzioni di segreteria, nominato/a da chi presiede la riunione.
- Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
15.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente e delibera a maggioranza dei propri componenti in carica.
15.2. Le deliberazioni inerenti alle modifiche statutarie devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.
- Assemblea dei Partecipanti
16.1. L’Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all’anno.
16.2. L’Assemblea dei Partecipanti:
– nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
– approva il piano delle attività annuali;
– approva/formula pareri non vincolanti sul progetto di bilancio preventivo, di bilancio di esercizio e, ove previsto, di bilancio sociale della Fondazione, prima della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
– formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
– delibera in merito all’estinzione della Fondazione, alla nomina del liquidatore, alle modalità di svolgimento della liquidazione e alla devoluzione del patrimonio residuo in conformità alla legge e al Codice del Terzo Settore.
- Funzionamento dell’Assemblea dei Partecipanti
17.1. L’Assemblea dei Partecipanti è convocata dal/dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di assenza od impedimento del/della Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea dei Partecipanti è convocata dal/dalla Vice Presidente, se nominato/a, o, in mancanza, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d’età.
17.2. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
17.3. Le adunanze sono presiedute dal/dalla Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dalla persona nominata dagli intervenuti.
17.4. L’Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni inerenti all’estinzione della Fondazione devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Partecipanti.
17.5. Ogni Partecipante ha diritto ad un voto e può conferire delega per iscritto ad altro Partecipante; ciascun delegato non può ricevere più di tre deleghe.
17.6. Le adunanze dell’Assemblea dei Partecipanti possono svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tale ipotesi, la riunione è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti.
17.7. Alle adunanze dell’Assemblea dei Partecipanti possono partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato/a, il Direttore/la Direttrice.
17.8. Delle adunanze dell’Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e da chi svolge le funzioni di segreteria, nominato/a da chi presiede la riunione.
- Comitato dei Sostenitori
18.1. Ove i Sostenitori siano in numero pari o superiore a due, formano il Comitato dei Sostenitori, che si riunisce almeno una volta all’anno.
18.2. Il Comitato dei Sostenitori, ove costituito:
– redige una lista di candidature da sottoporre all’Assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
– formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
18.3. Per la convocazione e il funzionamento del Comitato dei Sostenitori si applicano le previsioni previste per l’Assemblea dei Partecipanti, in quanto compatibili.
- Presidente e Vice Presidente Il/la Presidente è nominato/a dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti.
19.2. Il/la Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, nei limiti dei poteri ad esso/a conferiti, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
19.3. Il/la Presidente rappresenta l’identità, gli indirizzi culturali e le iniziative della Fondazione che si formano attraverso il mandato dell’Assemblea, le decisioni del Consiglio di Amministrazione e i contributi del Comitato Scientifico, nonché cura che l’attività della Fondazione sia coerente con i principi fondanti della stessa, sia in ambito culturale sia in ambito scientifico. Inoltre il/la Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
19.4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un/una Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del/della Presidente, per sostituirlo/a in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.
- Organo di controllo e Revisore legale dei Conti
20.1. L’Organo di controllo, secondo quanto previsto dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
20.2. L’Organo di controllo può essere, su scelta del Consiglio di Amministrazione, monocratico o collegiale, nel qual caso sarà composto da tre persone, di cui una, individuata dal Consiglio di Amministrazione, svolgerà la funzione di presidente.
20.3. I componenti dell’Organo di controllo durano in carica tre esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica e possono essere riconfermati, fatti salvi i limiti di legge. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del Codice Civile. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, o qualora ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
20.4. L’Organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore.
20.5. L’Organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Può, inoltre, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio di Amministrazione notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
20.6. Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno e la revisione legale non sia esercitata dall’Organo di controllo, viene nominato un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione Legale iscritta nell’apposito registro.
20.7. Il Revisore Legale dei conti o la Società di Revisione Legale dura in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica e può essere riconfermato.
- Direttore/Direttrice
21.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche fra i suoi componenti, un Direttore/una Direttrice.
21.2. Il Consiglio di Amministrazione, all’atto della nomina, provvede a stabilirne i poteri, la durata in carica e l’eventuale relativo compenso.
21.3. Il Direttore/la Direttrice cura l’attività amministrativa e gestionale della Fondazione ed ha la responsabilità di collaborare alla predisposizione del bilancio preventivo, del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio sociale. Esercita la direzione e il coordinamento scientifici e culturali generali della Fondazione, anche avvalendosi del contributo del Comitato Scientifico.
21.4. Il Direttore/la Direttrice, qualora non sia un componente del Consiglio di Amministrazione, ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio stesso.
21.5. Al Direttore/Alla Direttrice potranno essere attribuite procure ad negotia nei limiti determinati dal Consiglio di Amministrazione.
- Comitato Scientifico
22.1. Il Comitato Scientifico, ove nominato, è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione, ed esprime pareri e proposte in relazione agli indirizzi dell’attività della Fondazione al fine di garantire elevati standard qualitativi, sia nella definizione delle linee culturali sia nell’attività di ricerca. Il parere del Comitato Scientifico non è vincolante.
22.2. Il Comitato Scientifico è presieduto dal/dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del/della Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico è presieduto dal/dalla Vice Presidente, se nominato/a, o, in mancanza, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d’età.
22.3. Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di 23 componenti. Il Comitato Scientifico deve coordinare la propria attività con quella del Direttore/della Direttrice.
22.4. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione per una durata non superiore alla durata in carica dello stesso e possono essere rieletti; sono scelti tra persone esperte, di alta e riconosciuta competenza, nelle aree ove prevalentemente si svolgono le attività della Fondazione, considerando tra i criteri di scelta anche quello del rinnovamento generazionale e del bilanciamento tra le competenze, anche tenendo conto dell’equilibrio tra materie umanistiche, scientifiche e tecnologiche.
22.5. Il Comitato si riunisce su proposta del/della Presidente del Consiglio di Amministrazione, di norma ogni tre mesi e tutte le volte che il/la Presidente o almeno un terzo dei componenti lo richieda.
22.6. I componenti del Comitato Scientifico possono essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione per esprimersi su specifici argomenti posti all’ordine del giorno, senza diritto di voto.
22.7. Il Comitato Scientifico può avvalersi di persone esperte esterne da esso individuate.
22.8. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, all’interno del Comitato Scientifico, comitati e gruppi di lavoro su temi specifici, anche attraverso il coinvolgimento di esperti/e esterni/e o, ancora, attivare forme di coinvolgimento di giovani ricercatori e ricercatrici, al fine di valorizzarne l’autonomia dei percorsi di ricerca.
- Estinzione della Fondazione
23.1. L’Assemblea dei Partecipanti delibera sull’estinzione della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo con le maggioranze di cui all’art. 17.4 che precede.
23.2. In caso di estinzione o scioglimento per qualsivoglia motivo della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 del Codice del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore.
- Libri della Fondazione
24.1 La Fondazione tiene i libri obbligatori ai sensi del Codice del Terzo Settore.
- Clausola di rinvio
25.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge applicabili in materia, di tempo in tempo vigenti, con particolare riguardo a quelle previste dal Codice del Terzo Settore.
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